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h) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 4 (Definizioni )

(1) Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

  1. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 6)
  2. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  3. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente alla presentazione della richiesta al competente Ufficio del catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell’iscrizione;7)
  4. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale o al piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero alle loro modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrati in vigore ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, indipendentemente dall’adozione dei relativi piani attuativi. Nel caso in cui per l’approvazione di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio si applichino gli articoli 54, comma 1, e 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale, pubblicate sulla Rete Civica dell’Alto Adige ed entrate in vigore, indipendentemente dall’adozione dei piani attuativi del piano comunale. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, ad eccezione di quelli siti nelle superfici naturali e agricole previste dall’articolo 13, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai loro familiari coadiuvanti come anche dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, tutti iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti di cui sopra, l’area non è considerata fabbricabile solo per la parte in suo possesso. 8)
6)
La lettera a) dell’art. 4, comma 1, è prima sostituita dall’art. 2, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3, e successivamente dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16. Vedi anche l'art. 5, comma 15 della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
7)
La lettera c), dell'art. 4, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 2, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, poi dall'art. 18, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e dall’art. 2, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
8)
La lettera d) dell'art. 4, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 18, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Successivamente la lettera d) è stata così sostituita dall’art. 2, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
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