(1) I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio della provincia mediante presentazione di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente della Provincia. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
(2) Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ovvero dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMI.
(3) Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. 57)
(4) La dichiarazione ai sensi del comma 1 è da ritenersi presentata regolarmente anche nel caso in cui venga utilizzato il modulo previsto per la dichiarazione IMU, a condizione che vi risultino in modo inequivocabile le fattispecie che devono essere dichiarate ai fini IMI.58)