(1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal/dalla contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
(2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 16, comma 5, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno del versamento.
(3) Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. Il rimborso deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono divenute inedificabili. Non spetta alcun rimborso se l’inedificabilità dell’area è conseguente ad un’istanza del soggetto possessore dell’area o se il soggetto possessore dell’area è decaduto dal diritto di edificare per mancato esercizio dello stesso. In ogni caso il rimborso dell’IMI introdotta con la presente legge può riguardare solamente le annualità a partire dal 2014.