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Normativa provinciale
Finanze
Finanze locali
Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
Art. 4 (Definizioni )
h) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
1)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.
Art. 4 (Definizioni )
(1)
Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:
per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
6)
per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente alla presentazione della richiesta al competente Ufficio del catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell’iscrizione;
7)
per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale o al piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero alle loro modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrati in vigore ai sensi della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
, o ai sensi della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
, e successive modifiche, indipendentemente dall’adozione dei relativi piani attuativi. Nel caso in cui per l’approvazione di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio si applichino gli articoli 54, comma 1, e 60 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
, e successive modifiche, per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale, pubblicate sulla Rete Civica dell’Alto Adige ed entrate in vigore, indipendentemente dall’adozione dei piani attuativi del piano comunale. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, ad eccezione di quelli siti nelle superfici naturali e agricole previste dall’articolo 13, comma 2, della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai loro familiari coadiuvanti come anche dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, tutti iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti di cui sopra, l’area non è considerata fabbricabile solo per la parte in suo possesso.
8)
6)
La lettera a) dell’art. 4, comma 1, è
prima
sostituita dall’art. 2, comma 1, della
L.P. 20 aprile 2022, n. 3
, e successivamente dall'art. 5, comma 1, della
L.P. 23 dicembre 2022, n. 16
. Vedi anche l'art. 5, comma 15 della
L.P. 23 dicembre 2022, n. 16
.
7)
La lettera c), dell'art. 4, comma 1, è stata
prima
sostituita dall'art. 2, comma 3, della
L.P. 26 settembre 2014, n. 7
, poi dall'art. 18, comma 1, della
L.P. 25 settembre 2015, n. 11
,
e dall’art. 2, comma 1, della
L.P. 20 aprile 2022, n. 3
. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della
L.P. 20 aprile 2022, n. 3
.
8)
La lettera d) dell'art. 4, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 18, comma 2, della
L.P. 25 settembre 2015, n. 11
. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della
L.P. 25 settembre 2015, n. 11
. Successivamente la lettera d) è stata così sostituita dall’art. 2, comma 1, della
L.P. 20 aprile 2022, n. 3
. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della
L.P. 20 aprile 2022, n. 3
.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
a) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
c) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12 —
e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
e) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
f) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
g) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
h) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
Art. 1 (Istituzione dell’imposta municipale immobiliare)
Art. 2 (Potestà regolamentare e deliberazioni dei Comuni)
Art. 3 (Presupposto impositivo)
Art. 4 (Definizioni )
Art. 5 (Equiparazioni all’abitazione principale)
Art. 6 (Soggetti passivi)
Art. 7 (Soggetto attivo)
Art. 8 (Base imponibile)
Art. 9 (Determinazione dell’aliquota)
Art. 9-bis (Interpretazione autentica)
Art. 9-ter (Abitazioni tenute a disposizione)
Art. 9-quater (Aliquota maggiorata per aree fabbricabili)
Art. 9-quinquies (Comuni senza esigenza abitativa)
Art. 10 (Detrazione per l’abitazione principale e ulteriori fattispecie)
Art. 11 (Esenzioni)
Art. 12 (Dichiarazione)
Art. 13 (Versamenti)
Art. 14 (Accertamento)
Art. 15 (Riscossione coattiva)
Art. 16 (Sanzioni e interessi)
Art. 17 (Rimborsi)
Art. 18 (Contenzioso)
Art. 19 (Disposizioni transitorie)
Art. 20 (Copertura finanziaria)
Art. 21
(
Disposizioni finali
)
TABELLA A (ARTICOLO 10, COMMA 1)
i) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
j) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
k) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
l) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12
m) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3
n) Legge provinciale 18 aprile 2023, n. 6
o) Legge provinciale 16 luglio 2024, n. 3
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico