(1) Spettano alla Provincia:
(2) Qualora gli enti individuati a norma del comma 1, lettera g), non realizzino gli interventi di loro competenza alla stregua del piano provinciale di gestione dei rifiuti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, l'assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 90 giorni. Decorso detto termine, l'assessore provinciale può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano, ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.