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i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 41)2)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 giugno 2006, n. 24.

Art. 8 (Competenze della Provincia)     delibera sentenza

(1) Spettano alla Provincia:

  1. la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti di cui agli articoli 10 e 11 e del piano provinciale dei siti inquinati di cui all'articolo 40, comma 5;
  2. l'elaborazione di norme tecniche e amministrative per la gestione dei rifiuti;
  3. l'approvazione dei progetti di impianti per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23;
  4. l'autorizzazione delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 24, 25 e 26;
  5. le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento 259/93/CEE del Consiglio dell'1 febbraio 1993;
  6. la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
  7. l'individuazione di soggetti ed enti - Provincia, comuni, comunità comprensoriali o loro consorzi, anche coattivi, o società di capitale a partecipazione pubblica - preposti alla costruzione degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani;
  8. la redazione e la trasmissione annuale al Ministero dell'ambiente dei dati relativi ai fanghi richiesti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  9. la elaborazione e la trasmissione alla Sezione nazionale del Catasto dei dati relativi alla denuncia annuale dei rifiuti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  10. la trasmissione all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati relativi agli apparecchi contenenti PCB (inventario) ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
  11. la verifica e il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti;
  12. l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

(2) Qualora gli enti individuati a norma del comma 1, lettera g), non realizzino gli interventi di loro competenza alla stregua del piano provinciale di gestione dei rifiuti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, l'assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 90 giorni. Decorso detto termine, l'assessore provinciale può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano, ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

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