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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 21/bis (Concorso al riequilibrio della finanza pubblica)

(1)  Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono stanziati i mezzi finanziari definiti all’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, quale concorso finanziario della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica da attuarsi nelle forme ivi stabilite. 27) 

(2)  Nello stato di previsione di cui al comma 1 è iscritto altresì un fondo vincolato al concorso della Provincia alle misure straordinarie di risanamento della finanza pubblica. In relazione alle predette misure disposte dallo Stato, l’assessore alle finanze, su indicazione della Giunta provinciale, adotta le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al fondo. La disponibilità risultante al termine dell’esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle suddette misure di risanamento ovvero al raggiungimento di intese circa l’utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni del vincolo, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa. 28)

(3)  Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 79, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la Giunta provinciale, su proposta del Direttore Generale/della Direttrice Generale, al fine di assicurare il concorso della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, adotta misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, impartendo alle unità organizzative della Provincia e agli enti individuati al comma 3 del suddetto articolo 79 istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento. 29)

(4)  Gli organi di controllo contabile devono annotare, nei processi verbali delle sedute dei rispettivi organi collegiali, il rispetto delle istruzioni di cui al comma 3 da parte delle unità organizzative della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato. 30)

(5)  Le somme iscritte nel bilancio provinciale per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, commi 107 e 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini. 31)

27)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 15 novembre 2011, n. 13.
28)
L'art. 21/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
29)
L'art. 21/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
30)
L'art. 21/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
31)
L'art. 21/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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