(1) Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge di stabilità provinciale ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e l’eventuale disegno di legge collegato.
(2) In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge di stabilità provinciale può contenere:
(3) La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFP, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Provincia e per l'adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale, nonché l’abrogazione di disposizioni desuete. 34)