(1) In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione o altra similare garanzia a favore della Provincia, sue aziende o istituti locali di diritto pubblico da essa istituiti, questa può essere costituita da reale e valida cauzione secondo le vigenti norme di contabilità pubblica, oppure da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito appositamente autorizzate, oppure da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.