(1) Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) elaborato ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, individua, in particolare - con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un’indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.
(2) La Giunta provinciale approva il DEFP, acquisito il parere del Consiglio dei Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio regolamento interno.
(3) La Giunta provinciale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio provinciale una nota di aggiornamento del DEFP medesimo. La nota di aggiornamento del DEFP aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFP. 16)