(1) 42)
(2) Gli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Camera di commercio e delle associazioni di categoria più rappresentative della provincia, tenuto conto del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio.
(3) I comuni determinano, nel rispetto degli indirizzi provinciali, l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche.