(1) 52)
(2) Il sindaco ordina la chiusura dell’attività di vendita se ricorrono le seguenti condizioni:
(3) 54)
(4) La concessione del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 19. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 18/bis, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la concessione di posteggio sono sospese per 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione della posizione contributiva, se effettuata in data antecedente al suddetto termine. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’articolo 19, comma 4. Fino all’eventuale regolarizzazione la concessione e la SCIA sono sospese e devono essere depositate presso l’autorità comunale di competenza. 55)
(5) La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è considerata inefficace e la concessione di posteggio è revocata, qualora il soggetto interessato non regolarizzi la propria posizione contributiva entro il periodo di sospensione di cui al comma 4. 56)