In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)2)
Nuovo ordinamento del commercio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
2)
Questa  Legge provinciale è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera a), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art. 72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge)  della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 22 (Sanzioni)

(1)  Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro. 44) 

(2)  Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 20 e 21, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526. 45) 

(2/bis) 46) 47)

(3)  In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni ed irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni. Dispone in ogni caso la sospensione immediata delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.

(3/bis)  In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburante senza autorizzazione, il sindaco dispone la chiusura dell'impianto con la rimozione di tutte le attrezzature e tutti i serbatoi a spese dell'esercente dell'impianto abusivo.46) 

(3/ter)  Coloro che si riforniscono abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.48) 

(4)  Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 18 è punito con la sanzione am-ministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro e con la confi-sca delle attrezzature e della merce. 49) 

(5)  Chiunque viola le prescrizioni di tempo, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526.49) 

(6)  Chiunque esercita il commercio con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nei settori merceologici autorizzati o con la somministrazione di prodotti non ammessi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 3.098 euro.50) 

(7)  L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nei casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, può disporre la sospensione dell'autorizzazione per un massimo di 30 giorni o la revoca della stessa e irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni.

(8)  Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

(9)  È delegata alla Camera di commercio di Bolzano, alla quale pervengono i relativi proventi, la competenza per le sanzioni previste in materia di tenuta del Registro delle imprese e in materia di commercio da norme statali e comunitarie, per le quali risulta competente la Provincia.

44)
L'art. 22, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 14., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
45)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 55, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
46)
I commi 2/bis e 3/bis dell'art. 22 sono stati inseriti dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
47)
Il comma 2/bis è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 15., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
48)
Il comma 3/ter è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
49)
L'art. 22, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 16., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
50)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 34 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionA Disciplina del commercio
ActionActiona) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
ActionActionFinalità, definizioni, requisiti
ActionActionProgrammazione ed esercizio dell'attività
ActionActionOfferte di vendita
ActionActionForme speciali di vendita al dettaglio
ActionActionDistributori di carburante
ActionActionCommercio su aree pubbliche
ActionActionTecnico/tecnica del commercio 
ActionActionNorme generali e transitorie
ActionActionArt. 20 (Orari dei negozi, delle attività di commercio su aree pubbliche e dei distributori di carburante)  
ActionActionArt. 21 (Subingresso)   
ActionActionArt. 22 (Sanzioni)
ActionActionArt. 22/bis  
ActionActionArt. 23 (Revoca dell'autorizzazione)       
ActionActionArt. 24  
ActionActionArt. 24/bis (Finanziamento attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
ActionActionArt. 24/ter (Immobile della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione dell’economia locale)
ActionActionArt. 25
ActionActionArt. 26 (Disposizioni transitorie e finali)    
ActionActionArt. 27 
ActionActionArt. 27/bis (Ente Fiera Bolzano - trasformazione)
ActionActionArt. 28 (Clausola d'urgenza)
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
ActionActiong) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12
ActionActionB Provvidenze per il commercio ed i servizi
ActionActionC C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico