(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con la relativa delibera di assegnazione.58)