(1) In sede di vigilanza e tutela, nelle sedute della Giunta provinciale le funzioni di segretario/segretaria sono esercitate dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto/dalla sua sostituta o da un funzionario/una funzionaria incaricati. Esso/Essa verifica anche l’attuazione delle decisioni. 15)