(1) La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il Presidente della giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni.
(2) Ai fini dell'intesa, si tiene conto delle risorse globali e della politica tariffaria e tributaria dei comuni, computate con l'aliquota minima fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla legge.
(3) Le funzioni della rappresentanza dei comuni sono svolte dal consiglio dei comuni di cui alla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4. 13)
(4) Il consiglio dei comuni esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all’assegnazione di finanziamenti agli enti locali. Le modalità per l’esercizio delle competenze sono stabilite nell’accordo di cui al presente articolo. 14)