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d) Legge provinciale16 ottobre 1992, n. 371)
Nuove norme in materia di patrimonio scolastico

1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

Art. 1 (Funzioni dei comuni e della Provincia)  

(1)  Le funzioni amministrative attinenti alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla manutenzione, alla gestione e all'arredamento degli edifici scolastici e relative pertinenze, destinati a sedi di scuole materne, di scuole elementari e di istituti di istruzione secondaria di primo grado sono esercitate, nell'ambito del rispettivo territorio, dai comuni, singoli o consorziati, della provincia di Bolzano, mentre quelle concernenti tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica, sono esercitate dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  L'esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di edifici destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado, può essere assunta anche per intero da uno degli enti obbligati, Provincia o comune o un consorzio di comuni, sulla base di una convenzione che definisce le quote di proprietà e gli oneri rispettivi.

Art. 1/bis (Scuole di musica della Provincia)

(1) La Provincia è competente per la progettazione, la costruzione, l’arredamento, le attrezzature e la gestione delle scuole di musica. I compiti dei comuni, ai quali può anche essere affidata la realizzazione dei lavori a fronte del relativo finanziamento, e il relativo raccordo finanziario sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni. 2)

(2) La Provincia sostiene i costi di gestione degli edifici esistenti, o di parte di essi, nei quali viene impartito l’insegnamento musicale dalle scuole di musica della Direzione provinciale, e succede ai comuni nella proprietà degli arredamenti e delle attrezzature.

(3) La Provincia succede altresì nei rapporti giuridici inerenti alle scuole di musica in via di realizzazione per iniziativa dei comuni.

(4) I rapporti finanziari e la regolamentazione patrimoniale a seguito di investimenti o di interventi di manutenzione straordinaria sono definiti mediante apposita convenzione tra la Provincia e il rispettivo comune nel quale si trova la scuola di musica.

(5) Il piano di distribuzione delle scuole di musica della Provincia è approvato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti e, in particolare, della consistenza della popolazione con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali. 3)

2)
L'art. 1/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 34 comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
3)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 42, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10. Vedi anche l'art. 42, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 2 (Utilizzo degli edifici scolastici per attività scolastiche)

(1)  Sulla base dei vigenti indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, l'ente obbligato concede in uso alla scuola i locali ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica.

(2)  Per garantire la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici disponibili nella provincia, la Giunta provinciale approva appositi piani, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente e previa intesa con il comune interessato, qualora trattasi dell'utilizzazione di edifici di proprietà comunale. I piani, elaborati dai competenti uffici provinciali, tengono conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.

(3)  Detti piani prevedono, ove necessario, anche l'utilizzazione di edifici e/o di locali in uso a scuole di tipo diverso da quelle per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali necessari.

(4)  I rapporti tra ente obbligato alla fornitura dei locali ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora trattasi di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che prevede l'assegnazione in uso gratuito.4) 

4)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

Art. 3 (Utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche)   

(1)  I locali degli edifici scolastici pubblici, ivi compresi gli arredi, nonché le palestre, gli impianti e le attrezzature sportive annesse alle scuole, sono utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche stabilite dal competente direttore, anche per manifestazioni ed attività artistiche, culturali, sociali, educative, formative, informative e sportive.5) 

(2)  Il regolamento d'esecuzione prevede altresì i criteri per l'uso e le modalità di formazione di piani di utilizzo degli edifici e degli impianti, coordinati tra gli enti proprietari nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale, nel quadro delle convenzioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.6) 

(4) (5) 7) 

5)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
6)
I commi 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24, e successivamente modificati dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
7)
I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 4 (Manutenzione di edifici scolastici)  

(1)  Gli enti obbligati possono delegare le scuole a provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici in uso, assegnando loro i fondi necessari.

Art. 5 (Finanziamento di opere scolastiche e di arredamenti)   delibera sentenza

(1)  Per far fronte alle spese connesse con l'esercizio delle funzioni previste al comma 1 dell'articolo 1, relativamente all'acquisizione di aree, alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici di loro competenza, i comuni usufruiscono dei finanziamenti stanziati dalla Provincia per tale finalità, in base alle disposizioni e nei limiti di cui alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

(2)  Su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, con i fondi di cui al comma 1, nel limite dello stanziamento annualmente riservato per tali finalità dalla Giunta provinciale, possono essere altresì finanziate le spese per l'acquisto di arredamento. L'entità del contributo non deve in ogni caso essere superiore al 90% della singola spesa ritenuta ammissibile.

(3)  L’arredamento delle scuole dell’infanzia ai sensi del comma 2 oltre ad arredamento può comprendere anche attrezzature nonché materiale didattico e ludico di base. Il finanziamento dell’arredamento delle scuole dell’infanzia provinciali avviene unicamente tramite i comuni e questo riguarda anche le scuole dell’infanzia provinciali che non sono gestite dai comuni stessi, oppure che non sono di proprietà di questi. Il finanziamento delle scuole dell’infanzia parificate, invece, avviene direttamente tramite l’amministrazione provinciale. I mezzi finanziari per l’acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici vengono concessi per tutte le scuole dell’infanzia, anche per le scuole dell’infanzia parificate, tramite la legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21. 8) 

(4)  La gestione di una scuola dell’infanzia provinciale da parte di un altro soggetto giuridico presuppone la stipulazione di un accordo con il comune competente. Lo stesso comune disciplina le questioni relative alla gestione e quelle concernenti il finanziamento degli investimenti e delle spese correnti. 9)

(5) 10)

massimeDelibera 8 agosto 2017, n. 860 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per arredi ed attrezzature per le scuole dell'infanzia - Revoca della deliberazione di Giunta provinciale n. 126/2015
8)
L'art. 5, comma 3, è stato integrato dall'art. 1, comma 5, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24, poi modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ed infine così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
9)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
10)
L'art. 5, comma 5, è stato abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera e), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 6 (Acquisti di beni mobili per le scuole)

(1)  I provvedimenti aventi per oggetto acquisti diretti di beni mobili e servizi per le istituzioni scolastiche, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, sono adottati dal competente assessore provinciale alla scuola e cultura.11) 

11)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

Art. 7 (Incentivazione dell'assistenza scolastica e convittuale)     delibera sentenza

(1)  Allo scopo di potenziare l'assistenza scolastica e per favorire la frequenza delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica nel territorio della provincia di Bolzano, su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del 90% delle spese riconosciute ammissibili, ad enti o associazioni per l'acquisto di edifici, ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione e il completamento di edifici, nonché per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per gli stessi, per la manutenzione straordinaria di edifici destinati a collegi o convitti studenteschi e alle scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche. 12)

(2)  I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati ad organizzazioni aventi tra le proprie finalità la realizzazione o la gestione, senza fini di lucro, di collegi o convitti studenteschi e delle scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche. 13)

(2/bis)  Nel caso delle scuole private la Giunta provinciale è autorizzata ad assumersi la quota da restituire al fondo di rotazione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. 14)

(3)  Le domande di contributo devono essere corredate dalla documentazione prevista nel regolamento di esecuzione.

(4)  Con il provvedimento di concessione del contributo, la Giunta provinciale approva contemporaneamente anche i progetti, sentito il parere della commissione provinciale consultiva per l'edilizia scolastica.

(5)  Con i fondi messi annualmente a disposizione in base all'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'amministrazione ordinaria degli immobili destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

massimeDelibera 16 marzo 2021, n. 247 - Covid-19 - riduzione delle rette convittuali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché nei convitti provinciali gestiti da terzi – anno scolastico 2020/21
massimeDelibera 7 agosto 2018, n. 798 - Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con delibera n. 904 del 05.11.2019)
12)
L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 42, comma 2 della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
13)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 42, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
14)
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 8 (Destinazione di edifici)  

(1)  Gli enti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici, sedi del collegio, del convitto studentesco o della scuola, nonché delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni dieci, né superiore ad anni venticinque, è fissata dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

(2)  Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e pertinenze rispetto agli obblighi convenuti ai sensi del comma 1, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali; ciò vale anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi. Nel caso in cui l'edificio venga utilizzato ulterioramente per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione e va restituita la relativa differenza, sempre maggiorata degli interessi legali.15) 

(3)  In deroga alle precedenti disposizioni, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia, contro il pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

15)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

Art. 916) 

16)
Abrogato dall'art. 1, comma 11, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.

Art. 10 (Gestione di servizi dell'ambito dell'assistenza scolastica)

(1)  Tramite apposita convenzione autorizzata dalla Giunta provinciale, la gestione di servizi connessi con l'attività assistenziale scolastica può essere affidata a privati, mettendo a disposizione i relativi beni immobili e mobili di proprietà provinciale; l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni resta a carico dell'amministrazione provinciale.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 (Trasferimento di beni patrimoniali)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano succede ai comuni o loro consorzi, a titolo gratuito, nella proprietà degli edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze, arredamenti e attrezzature, sede degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica.

(2)  I comuni succedono alla Provincia, a titolo gratuito, nella proprietà di edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze e arredamenti di proprietà provinciale, sedi di scuole materne e di scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado. Sono esclusi dal trasferimento i mezzi didattici e le attrezzature di varia natura delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, acquistati con i fondi messi a disposizione dalla Provincia. Rimangono inoltre di proprietà della Provincia le scuole materne provinciali gestite da soggetti di diritto privato.17) 

(3)  Gli immobili destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado sono trasferiti in proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, ovvero del comune interessato solo per le parti stabilmente destinate a sede degli istituti di istruzione di secondo grado ed artistica, rispettivamente di scuole materne o di scuole dell'obbligo. Le pertinenze ad uso comune, come le palestre, i campi sportivi, le piscine ed attrezzature analoghe rimangono in proprietà della Provincia o vengono trasferite alla stessa. Sono comunque fatti salvi i diritti di proprietà per quelle parti dell'immobile non utilizzate e non utilizzabili a fini scolastici.

(4)  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla consegna all'ente avente diritto dei beni patrimoniali di cui alla presente legge, mediante appositi verbali da redigersi in contraddittorio tra gli organi competenti delle rispettive amministrazioni. I verbali di cui sopra costituiscono titolo per la voltura e la conseguente intavolazione dell'immobile.

(5)  L'intavolazione e la voltura, nonché l'iscrizione dei beni è effettuata a cura del Presidente della giunta provinciale rispettivamente del sindaco territorialmente competente.

(6)  Il trasferimento dei beni patrimoniali con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri comprensivi dei mutui a carico e le spese inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge.

(7)  Fatta salva la proprietà della Provincia sugli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo, e nel rispetto delle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, l'utilizzo di quelle strutture delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica che possono essere destinate ad altri scopi di pubblica utilità, viene regolato da apposita convenzione tra comune competente per territorio e Provincia. Questa disposizione trova applicazione anche per le altre istituzioni scolastiche che rientrano nella competenza della Provincia.18) 

(8)  Per gli edifici e le aule già concesse in locazione alla Provincia da parte di comuni all'entrata in vigore della presente legge e per i quali è previsto nel programma edilizio scolastico un proprio edificio, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2.

(8/bis)  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui istituzioni scolastiche e loro pertinenze siano state utilizzate temporaneamente per altre finalità, pur essendo destinate a edifici scolastici.19) 

(8/ter)  Gli edifici trasferiti alla Provincia o ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per attività scolastiche di competenza provinciale. Una diversa destinazione è subordinata al preventivo ritrasferimento dell'immobile all'ente originariamente proprietario, ovvero alla corresponsione di un indennizzo a suo favore pari al valore di espropriazione stimato dalla Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico. In caso di duplice uso degli edifici scolastici o in altri casi in cui la destinazione definitiva dell'infrastruttura non è prevedibile, viene stipulato provvisoriamente un contratto di comodato per quanto concerne l'uso per finalità scolastiche. Il relativo edificio viene messo in ogni caso a disposizione per finalità scolastiche finché sussiste il relativo fabbisogno.20) 

17)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
18)
Il comma 7 è stato integrato dall'art. 1, comma 9, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
19)
Il comma 8/bis è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
20)
Il comma 8/ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24, e successivamente modificato dall'art. 5 della L.P. 3 giugno 1997, n. 8.

Art. 12 (Opere scolastiche in fase di realizzazione)

(1)  Nel caso in cui siano in corso lavori di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di un edificio che, ai sensi della presente legge, è oggetto di trasferimento, i comuni o loro consorzi e la Provincia provvedono alla consegna del relativo immobile dopo che ne sia stato accertato lo stato di consistenza da parte dell'ente appaltante.

(2)  Gli enti obbligati subentrano altresì in tutti i rapporti giuridici relativi alle opere scolastiche di propria competenza contemplate dalla presente legge, già appaltate ma non ancora iniziate, come pure a progetti di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici in qualunque fase di realizzazione detti progetti si trovino, nonché nella proprietà delle relative aree edificiali e pertinenziali.

(3)  La Giunta provinciale rispettivamente i comuni o loro consorzi sono autorizzati ad affidare, rispettivamente ai comuni o loro consorzi ovvero alla Provincia e previo consenso dell'appaltatore, l'esecuzione sia dei lavori già appaltati ma non iniziati, di propria competenza, sia di quelli in corso di esecuzione, relativi ad edifici destinati ad uso di scuole ed istituti di diverso ordine e grado.

Art. 13 (Domande presentate)

(1)  Le domande di contributo presentate negli anni 1991 e 1992 ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, si intendono validamente presentate per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 7 della presente legge, a condizione che i relativi lavori od acquisti ammessi al finanziamento all'entrata in vigore della presente legge non siano già stati ultimati o eseguiti.

Art. 14 (Abrogazione di norme)

(1)  Le leggi provinciali 30 gennaio 1967, n. 4, e 15 gennaio 1977, n. 5, sono abrogate.

(2)  Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26.

Art. 1521) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

21)
Omissis.
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ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionm'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActioni''') Contratto collettivo 28 febbraio 2023
ActionActionj''') Accordo 28 febbraio 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionn''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionr''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1
ActionActionb) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2019, n. 18
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2019, n. 31
ActionActionAmbito di applicazione, finalità e presupposti di accesso
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Finalità e tipologia di prestazioni)
ActionActionArt. 3 (Beneficiari)
ActionActionArt. 4 (Requisiti)
ActionActionArt. 5 (Limiti di età)
ActionActionArt. 6 (Presupposti di accesso per il corso di studio)
ActionActionArt. 7 (Durata massima del corso di studio)
ActionActionArt. 8 (Merito di studio da conseguire)
ActionActionArt. 9 (Rilevamento e valutazione della situazione economica)
ActionActionArt. 10 (Cumulabilità)
ActionActionTipologia di prestazioni
ActionActionSpese ammissibili ed entità del rimborso
ActionActionDomanda, termine di presentazione e documentazione
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 38
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 34
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2022, n. 22
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 30
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActiona) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale16 ottobre 1992, n. 37
ActionActionArt. 1 (Funzioni dei comuni e della Provincia)  
ActionActionArt. 1/bis (Scuole di musica della Provincia)
ActionActionArt. 2 (Utilizzo degli edifici scolastici per attività scolastiche)
ActionActionArt. 3 (Utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche)   
ActionActionArt. 4 (Manutenzione di edifici scolastici)  
ActionActionArt. 5 (Finanziamento di opere scolastiche e di arredamenti)  
ActionActionArt. 6 (Acquisti di beni mobili per le scuole)
ActionActionArt. 7 (Incentivazione dell'assistenza scolastica e convittuale)    
ActionActionArt. 8 (Destinazione di edifici)  
ActionActionArt. 9 
ActionActionArt. 10 (Gestione di servizi dell'ambito dell'assistenza scolastica)
ActionActionDisposizioni transitorie e finali
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2019, n. 16
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 25
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2020, n. 32
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 settembre 2021, n. 28
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction Delibera 11 gennaio 2022, n. 4
ActionAction Delibera 18 gennaio 2022, n. 18
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 30
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 36
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 37
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 44
ActionAction Delibera 1 febbraio 2022, n. 63
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 82
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 83
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 88
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 90
ActionAction Delibera 15 febbraio 2022, n. 102
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 120
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 124
ActionActionALLEGATO A
ActionActionGENERALITÀ
ActionActionAmbito d’applicazione, definizioni e principi
ActionActionAmbito d’applicazione
ActionActionDefinizioni
ActionActionPrincipi
ActionActionRESIDENZE PER PERSONE CON DISABILITÀ
ActionActionALTRI SERVIZI
ActionActionCOMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO ABITATIVO PER PERSONE CON DISABILITÀ, MALATTIE PSICHICHE, DIPENDENZE
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 125
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 130
ActionAction Delibera 8 marzo 2022, n. 146
ActionAction Delibera 8 marzo 2022, n. 167
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 198
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 206
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 213
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 214
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 215
ActionAction Delibera 12 aprile 2022, n. 255
ActionAction Delibera 12 aprile 2022, n. 264
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 270
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 276
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 284
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 290
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 292
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 296
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 305
ActionAction Delibera 10 maggio 2022, n. 315
ActionAction Delibera 10 maggio 2022, n. 316
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 337
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 339
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 344
ActionAction Delibera 24 maggio 2022, n. 359
ActionAction Delibera 24 maggio 2022, n. 362
ActionAction Delibera 31 maggio 2022, n. 382
ActionAction Delibera 31 maggio 2022, n. 396
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 413
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 417
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 422
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 438
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 440
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 443
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 452
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 453
ActionAction Delibera 28 giugno 2022, n. 462
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 476
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 477
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 478
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 481
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 532
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 535
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 602
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 604
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 607
ActionAction Delibera 6 settembre 2022, n. 627
ActionAction Delibera 13 settembre 2022, n. 643
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 668
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 670
ActionAction Delibera 27 settembre 2022, n. 692
ActionAction Delibera 27 settembre 2022, n. 694
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 728
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 729
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 732
ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 745
ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 747
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 759
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 768
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 770
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 773
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 776
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 792
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 797
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 798
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 801
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 823
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 840
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 842
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 843
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 853
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 857
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 863
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 865
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 881
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 888
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 889
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 890
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 891
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 894
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 901
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 905
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 906
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 921
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 922
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 923
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 929
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 932
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 938
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 957
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 971
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 973
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 975
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 978
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 985
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 995
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1028
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1029
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1030
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1031
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1032
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1033
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