(1) La Provincia è competente per la progettazione, la costruzione, l’arredamento, le attrezzature e la gestione delle scuole di musica. I compiti dei comuni, ai quali può anche essere affidata la realizzazione dei lavori a fronte del relativo finanziamento, e il relativo raccordo finanziario sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni. 2)
(2) La Provincia sostiene i costi di gestione degli edifici esistenti, o di parte di essi, nei quali viene impartito l’insegnamento musicale dalle scuole di musica della Direzione provinciale, e succede ai comuni nella proprietà degli arredamenti e delle attrezzature.
(3) La Provincia succede altresì nei rapporti giuridici inerenti alle scuole di musica in via di realizzazione per iniziativa dei comuni.
(4) I rapporti finanziari e la regolamentazione patrimoniale a seguito di investimenti o di interventi di manutenzione straordinaria sono definiti mediante apposita convenzione tra la Provincia e il rispettivo comune nel quale si trova la scuola di musica.
(5) Il piano di distribuzione delle scuole di musica della Provincia è approvato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti e, in particolare, della consistenza della popolazione con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali. 3)