(1) Tramite apposita convenzione autorizzata dalla Giunta provinciale, la gestione di servizi connessi con l'attività assistenziale scolastica può essere affidata a privati, mettendo a disposizione i relativi beni immobili e mobili di proprietà provinciale; l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni resta a carico dell'amministrazione provinciale.