(1) A tutela dei diritti degli utenti e a garanzia della qualità dei servizi pubblici locali in caso di affidamento dei servizi a soggetti privati, gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), a carico dei soggetti privati e l'ammontare del finanziamento stesso sono definiti nei contratti di servizio. Non sono previste spese a carico dei bilanci pubblici. 17)