(1) Tenuto conto dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al fine di garantire la continuità essenziale delle attività a tutela dei consumatori ed utenti come servizio indispensabile per la cittadinanza di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a riconoscere all’associazione senza scopo di lucro “Centro tutela consumatori ed utenti” dei finanziamenti nei limiti del contributo annuo determinato dalla stessa Giunta nel periodo intercorrente tra la cessazione dei finanziamenti per effetto dell’articolo 7 della legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2, e l’assegnazione del servizio a seguito della gara già avviata. 19)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.