(1) Le finalità di informazione del consumatore di cui all’articolo 1 possono essere perseguite direttamente dalla Provincia con proprie iniziative o, indirettamente, con la collaborazione degli enti dei consumatori, utilizzando i mezzi di informazione più idonei, al fine di informare la cittadinanza sulle finalità della presente legge. 14)
(2) Per l’attività di sensibilizzazione del consumatore di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze, può favorire, d’intesa con le autorità scolastiche e la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti, l’istituzione di corsi sulla tutela dei consumatori e degli utenti, l’adozione di questa materia nei programmi didattici e di aggiornamento del personale insegnante, nonché nella formazione degli adulti. Può provvedere inoltre alla predisposizione di supporti scientifici necessari alla realizzazione di tali attività. 15)
(3) 16)