(1) Salvo quanto disposto dagli articoli 10/bis e 10/ter, beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano. 14)
(2) Per le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e g), i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano proprietarie di rifugi alpini situati nel territorio della provincia. 15)