(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessa di trovare applicazione la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14.
(2) Le disposizioni di cui al capo II della presente legge sostituiscono quelle approvate con legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e con legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.