(1) Le vie ferrate sono importanti sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale sia come infrastruttura turistica. Per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria la Provincia può concedere contributi ai soggetti che le gestiscono su base volontaria o istituzionale. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco delle vie ferrate e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime. L’inserimento delle vie ferrate nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.
(2) I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori delle vie ferrate e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.
(3) La convenzione prevede in particolare:
(4) Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi. 13)