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a) Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 221)
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1982, n. 27.

Art. 10/ter (Vie ferrate)

(1)  Le vie ferrate sono importanti sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale sia come infrastruttura turistica. Per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria la Provincia può concedere contributi ai soggetti che le gestiscono su base volontaria o istituzionale. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco delle vie ferrate e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime. L’inserimento delle vie ferrate nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.

(2)  I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori delle vie ferrate e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.

(3)  La convenzione prevede in particolare:

  1. l’individuazione delle vie ferrate e dei relativi gestori;
  2. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie ferrate.

(4)  Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi. 13)

13)
L'art. 10/ter è stato inserito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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