(1) I cinque membri del comitato vengono eletti a scrutinio segreto. La elezione viene organizzata a cura del rispettivo comune a spesa della frazione. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i cittadini residenti nella frazione, iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio comunale. La proclamazione delle 5 persone elette per il comitato avviene entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni tramite il Presidente della giunta provinciale. Il comitato rimane in carica 5 anni. Ogni elettore può esprimere fino a 2 preferenze.
(1/bis) Nel caso in cui le persone elette non accettino il mandato e non sia possibile raggiungere il numero di membri del comitato previsto per legge e, conseguentemente, il Presidente della Provincia non possa procedere alla proclamazione dei membri eletti, la Giunta provinciale nomina un commissario, che rimarrà in carica fino a nuove elezioni. Queste si svolgeranno entro 90 giorni. Se dopo le nuove elezioni non sarà ancora possibile proclamare un nuovo comitato di cinque membri, in deroga all’articolo 1, comma 3, l’amministrazione dei beni di uso civico verrà affidata direttamente dalla Giunta provinciale alla Giunta comunale. 8)
(2) Il comitato elegge nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei membri in carica il presidente; se dopo due votazioni nessuno dei membri ha ottenuto la maggioranza assoluta, nella stessa seduta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Il presidente è il legale rappresentante dell'amministrazione dei beni di uso civico, stipula i contratti e sta in giudizio in nome e per conto dell'amministrazione medesima. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso comitato marito e moglie, gli ascendenti ed i discendenti, fratelli, affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.9)
(3) Le deliberazioni del comitato devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione sul proprio albo o sull'albo pretorio comunale per la durata di dieci giorni consecutivi.10)