(1) Presso ogni scuola materna privata, comunque finanziata dalla Provincia, è obbligatoriamente istituito a cura dell'ente gestore il comitato della scuola materna.
(2) A tale comitato si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 23, ad eccezione del penultimo comma dell'articolo 23.3)