(1) Presso ogni scuola materna il direttore/la direttrice istituisce e nomina un comitato che promuove la collaborazione fra l’amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna. Detto comitato è composto: 8)
(2) Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il suo sostituto.
(3) Il comitato decide:
(4) Il comitato dà pareri:
(5) Il comitato propone al direttore di scuola materna, che decide definitivamente, l'orario giornaliero durante il quale la scuola materna è aperta per la frequenza da parte dei bambini, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale.11)
(6) Il Comune può affidare ai comitati delle scuole materne anche compiti ulteriori a quelli previsti dalla presente legge, salvo comunque quanto disposto dall'articolo 91 della presente legge. In tal caso il Comune può designare un ulteriore proprio rappresentante. Le spese inerenti alla realizzazione del presente comma sono a carico del Comune.3)