(1) Presso ogni circolo didattico di scuola materna è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo ed incaricate, in servizio nel rispettivo circolo didattico di scuola materna ed è presieduto dal direttore, che lo convoca.
(2) Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:
(3) Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta ogni quadrimestre.
(4) Il collegio elegge, nel proprio seno, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.3)