(1) L'amministrazione e la vigilanza sulle scuole materne vengono affidate al sovrintendente scolastico per le scuole materne in lingua italiana ed agli intendenti scolastici per le rispettive scuole materne in lingua tedesca e delle località ladine.
(2) A tal fine le scuole materne di ogni gruppo linguistico formano un circondario. Ogni circondario si suddivide in circoli didattici di scuola materna, che comprendono non meno di 45 sezioni di scuole materne e, di regola, non più di 55 sezioni.4)
(3) A ciascun circondario è preposto un ispettore.
(4) A ciascun circolo didattico è preposto un direttore.3)