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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 9/bis

(1) La progettazione delle opere e la direzione dei lavori sono eseguite dall’Area funzionale bacini montani o vengono affidate, in casi di particolare necessità, a privati professionisti iscritti ai relativi albi. 39)

(2)  L'incarico ai liberi professionisti viene conferito dal direttore dell'Agenzia per la protezione civile, su proposta del direttore d'area, con appositi disciplinari contenenti le caratteristiche delle singole opere.  40)

(3) 41) 42)

39)
L'art. 9/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 29 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
40)
L'art. 9/bis, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 3, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e successivamente dall'art. 2, comma 31 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
41)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
42)
L'art. 9/bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 16, comma 4, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.