(1) La progettazione delle opere e la direzione dei lavori sono eseguite dall’Area funzionale bacini montani o vengono affidate, in casi di particolare necessità, a privati professionisti iscritti ai relativi albi. 39)
(2) L'incarico ai liberi professionisti viene conferito dal direttore dell'Agenzia per la protezione civile, su proposta del direttore d'area, con appositi disciplinari contenenti le caratteristiche delle singole opere. 40)
(3) 41) 42)