(1) Per l'esecuzione delle opere previste dai singoli progetti e nei limiti delle spese stanziate il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile: 43)
(2) In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione al direttore d'area. 45)
(3) Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dal direttore d'area nella relazione finale. 46)