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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 10

(1)  Per l'esecuzione delle opere previste dai singoli progetti e nei limiti delle spese stanziate il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile: 43)

  1. si avvale del personale impiegatizio dell'amministrazione nel numero proporzionato alle esigenze e del ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale;
  2. assume personale operaio con contratto di diritto privato, secondo le norme e il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini o, per i lavori di forestazione di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, lavoratori agricoli prescindendo da quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22;44)
  3. può stipulare, nell'esercizio delle sue funzioni, convenzioni e costituire rapporti impegnando l'Amministrazione provinciale.

(2)  In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione al direttore d'area. 45)

(3)  Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dal direttore d'area  nella relazione finale. 46)

43)
L'art. 10, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 32 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
44)
La lettera b) è stata integrata dall'art. 8 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
45)
L'art. 10, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 33 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
46)
L'art. 10, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 34 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.