(1) Le acque meteoriche sistematicamente inquinate sono raccolte e trattate con idonei sistemi che recapitano in rete fognaria nera o mista, con eventuale separazione delle acque di prima pioggia.
(2) Se l'immissione in rete fognaria nera o mista non è possibile, le acque meteoriche sistematicamente inquinate possono essere immesse in rete fognaria per le acque meteoriche o in corsi d'acqua superficiale, previo idoneo trattamento atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato D della legge provinciale.
(3) La dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è ammessa solo in casi eccezionali e previo idoneo trattamento atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato G della legge provinciale.
(4) Se necessario per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, possono essere richiesti trattamenti più spinti.