(1) Il presente capo disciplina, in attuazione dell'articolo 46 della legge provinciale, la corretta gestione delle acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne nonché i casi in cui, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le immissioni di acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne sono sottoposte a particolari prescrizioni.
(2) Allo scopo di ridurre il consumo di acque pregiate per taluni usi e il deflusso superficiale dalle zone urbanizzate nonché per favorire l'alimentazione delle falde acquifere, sono previsti la raccolta ed il riutilizzo o in subordine la dispersione nel suolo delle acque meteoriche. Se ciò non è possibile o opportuno in rapporto alla situazione locale, tali acque possono essere immesse in acque superficiali.