(1) Nel caso in cui la pista ciclabile o l'itinerario ciclopedonale passi su un terreno di proprietà privata, è stipulata una convenzione tra il proprietario del terreno ed il gestore, con cui è costituita una servitù per la durata di 90 anni. Su richiesta del proprietario possono essere anche acquisiti tracciati esistenti o nuovi.
(2) In particolare la convenzione prevede:
(3) In caso di mancato accordo con il proprietario del terreno, il terreno può essere espropriato o gravato da una servitù coattiva.