(1) Per la segnaletica delle piste ciclabili nei punti d'incrocio con la rete viaria si applicano le norme del Codice della strada. Per la segnaletica all'interno delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali si applicano criteri unitari, stabiliti dalla Giunta provinciale.
(2) Lungo le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali, oltre alla segnaletica viaria possono essere apposti anche opportuni cartelli indicatori di luoghi di particolare interesse, impianti sportivi e ricreativi, esercizi ricettivi e di ristorazione.