(1) Chi utilizza piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali deve osservare le regole di comportamento di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e dell'articolo 377 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche.
(2) Sui percorsi promiscui ciclabili e veicolari è da apporre per gli autoveicoli la segnaletica di pericolo di cui all'allegato A ed è prescritto un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.