Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) I consorzi stabili d'imprese di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge, sono consorzi formati da non meno di tre consorziati allo scopo di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni.
(2) Il consorzio stabile d'imprese ha facoltà di fare eseguire i lavori dai consociati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti dell'amministrazione committente.
(3) Il consorzio stabile e le singole imprese consorziate non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento di lavori pubblici.
(4) Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria posseduti dalle singole imprese consorziate vengono sommati. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tener conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.