Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Alle gare d'appalto sono ammesse le associazioni temporanee di concorrenti strutturate in forma orizzontale, verticale o combinata.
(2) All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti che dichiarano di volersi riunire in associazione temporanea indicano in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, della legge, l'impresa che assumerà le funzioni di capogruppo e, in caso di associazione verticale o combinata, le categorie di lavoro che saranno eseguite dalle singole imprese del raggruppamento.
(3) L'impresa invitata singolarmente a partecipare ad una procedura ristretta, ad un appalto concorso ovvero ad una procedura negoziata non può presentare l'offerta in associazione temporanea con altre imprese invitate.19)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.