In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 33 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)

(1) Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

(2) I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:

  1. il prezzo per l'acquisizione del bene;
  2. il prezzo per la esecuzione dei lavori;
  3. il prezzo per l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori.

(3) Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

(4) L'amministrazione committente dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.

(5) Qualora le offerte pervenute riguardino:

  1. esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
  2. esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
  3. la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario, l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.

(6) Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato sulla base della stima effettuata secondo le disposizioni vigenti.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionActionScelta del contraente
ActionActionDisposizioni generali
ActionAction Art. 20 (Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto)
ActionAction Art. 21 (Associazione temporanea di concorrenti)
ActionAction Art. 21/bis (Società tra imprese riunite)
ActionAction Art. 22 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
ActionAction Art. 23 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 24 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale)
ActionAction Art. 25 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticale)
ActionAction Art. 26 (Prova dell'esecuzione dei lavori)
ActionAction Art. 27 (Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
ActionAction Art. 28 (Consorzi stabili d'impresa)
ActionAction Art. 29 (Associazione in forma combinata)
ActionAction Art. 30 (Contenuto delle lettere d'invito alla gara)
ActionAction Art. 31 (Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara)
ActionAction Art. 32 (Procedure accelerate)
ActionAction Art. 33 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
ActionAction Art. 34 (Valutazione delle offerte)
ActionAction Art. 35 (Verifica di anomalie delle offerte)
ActionAction Art. 36 (Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 37 (Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 38 (Informazioni successive alla gara negli appalti)
ActionAction Art. 39 (Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)
ActionActionLavori in economia
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionContabilità dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionDisposizioni preliminari
ActionActionVisita e procedimento di collaudo
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
ActionActionk) Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionm) Legge provinciale 16 giugno 2023, n. 11
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico