Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'istanza di cui all'articolo 138 contiene tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.
(2) La parte a cui tale istanza è notificata può, nel termine dei 60 giorni successivi, notificare alla parte istante le proprie deduzioni e proporre le proprie domande.
(3) Ciascuna delle parti nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda medesima nomina l'arbitro o gli arbitri di propria competenza.
(4) Qualora la parte ricorrente abbia nominato un solo arbitro e da parte della resistente ne siano stati nominati due, la prima deve notificare alla resistente, entro i 20 giorni successivi, le generalità del secondo arbitro da essa scelto.
(5) Se la parte ricorrente omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente del tribunale.