Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'attore ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo 138, la domanda davanti al giudice competente.
(2) Il convenuto nel giudizio arbitrale può, a sua volta, escludere la competenza arbitrale, notificando entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la sua decisione all'altra parte, che può proseguire il giudizio, proponendo domanda al giudice competente.