Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) La domanda di arbitrato è proposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo ovvero decorsi i termini previsti per il rilascio e l'approvazione.
(2) La domanda può essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo: