(1) Il collegio arbitrale è così composto:
- da un funzionario dell'amministrazione committente o da altra persona competente, nominati dal legale rappresentante della predetta amministrazione o da un suo delegato;
- da un componente, nominato dall'appaltatore;
- da un presidente, nominato di comune accordo dai due o dai quattro arbitri nominati dalle parti; in caso di mancato accordo la nomina spetta al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
(2) Qualora del collegio arbitrale facciano parte cinque arbitri, gli ulteriori due arbitri sono nominati uno da ciascuna parte.
(3) L'arbitro nominato ai sensi del comma 1, lettera a), continua nella sua funzione, anche se cessa dall'ufficio che occupa al momento della nomina o ne assume uno diverso.
(4) Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede, alla sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
(5) In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
(6) Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal legale rappresentante dell'amministrazione committente o da un suo delegato tra i funzionari dell'amministrazione stessa.