(1) Le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina possono accedere alle prestazioni di assistenza economica sociale alle stesse condizioni delle persone di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), qualora soddisfino i seguenti requisiti:
(2) Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato. 160)