(1) Alle persone e ai nuclei familiari che percepiscono le prestazioni “contributo per spese accessorie” o “contributo per spese accessorie per pensionati” di cui agli articoli 20 e 20-bis nell’arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente articolo e il 31 dicembre 2022, viene erogato d'ufficio un importo una tantum aggiuntivo a tali prestazioni nella misura fissa di 500,00 euro. 159)