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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Allegato B)  (Art. 25)

(1)  I proprietari sono tenuti a provvedere adeguatamente alla manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti: in caso di impianti biologici la protezione delle piante deve essere assicurata fino a quando l'autorità forestale la giudichi necessaria; in particolare, in caso di opere tecniche dovrà essere osservata in qualsiasi momento una corretta regimazione delle acque. Nel caso in oggetto la manutenzione deve essere eseguita come segue: ------------

(2)  In caso di danni alle opere o agli impianti derivanti da insufficiente manutenzione, non sarà concessa alcuna agevolazione.

(3)  La destinazione d'uso delle opere e degli impianti deve essere mantenuta per almeno 15 anni, pena l'obbligo di restituzione, dal momento in cui è stata modificata la destinazione d'uso fino alla scadenza del vincolo di destinazione, di tutte le somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto.

(4)  Gli obblighi di cui al presente decreto permangono anche in caso di modificazione del regime di proprietà dei terreni in oggetto.

Data e firma del direttore d'ufficio

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