(1) Dopo il rilascio dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il direttore dell'ispettorato forestale dispone la riconsegna dei terreni con le opere e gli impianti ivi realizzati.
(2) La riconsegna avviene con apposito decreto notificato ai proprietari dei terreni sui quali l'autorità forestale ha realizzato i lavori in economia.
(3) Il decreto di riconsegna è redatto secondo lo schema di cui all'allegato B).
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.