(1) Nei territori con vincolo idrogeologico-forestale il sindaco può vietare il transito con biciclette sulla rete sentieristica o singoli tratti della stessa, qualora a causa di detto transito sorgano conflitti con gli escursionisti o con l´attività agricolo-forestale, sentiti il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente nonché il gestore del sentiero escursionistico in oggetto, il rappresentante locale dell'associazione dei coltivatori più rappresentata a livello provinciale e l´organizzazione turistica locale e, qualora si tratti di parchi naturali oppure del Parco nazionale dello Stelvio, anche i rispettivi direttori d’ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
(2) Il divieto di transito è reso noto tramite una segnaletica unitaria come da modello in allegato A, curando il comune di acquisire il consenso del proprietario interessato per la collocazione del segnale di divieto e sostenendo le spese.
(3) Chi viola il divieto di transito, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.
(4) Ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 e successive modifiche la vigilanza sull’osservanza della presente disposizione è affidata al Corpo forestale provinciale. Per il procedimento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative è competente l’ufficio amministrazione forestale. 11)