(1) In caso di ricostruzione dell'edificio in posizione diversa da quella originaria ai sensi dell'articolo 107 della legge urbanistica provinciale il vecchio fabbricato deve essere completamente eliminato prima del rilascio del certificato di abitabilità di cui all'articolo 131 della legge urbanistica provinciale.16)
(2) Rimane fermo il divieto di cui all'articolo 66, terzo comma della legge urbanistica provinciale.