In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

CAPO I

Art. 1 (Piano urbanistico comunale)     delibera sentenza

(1)  Il mantenimento della zonizzazione contenuta nel precedente piano urbanistico comunale non è considerato cambiamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge urbanistica provinciale, qualora la rielaborazione dello stesso venga adottata dal Comune prima della scadenza del termine di 10 anni di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge urbanistica provinciale.

(2) 2)

(3) 3)

(4) 3)

(5) 3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005 - Piano urbanistico comunale - procedimento per l'approvazione - studio geologico-idrogeologico
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000 - Bauleitplanerische Maßnahme - Eigentümer von nicht direkt betroffenen Grundstücken - Rechtsschutzinteresse in re ipsa - Genehmigungsverfahren des Bauleitplanes - geologisches Gutachten - nicht vor Beschlussfassung seitens des Gemeinderates nötig
2)
L'art. 1, comma 2, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 5 agosto 2008, n. 42.
3)
I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, sono stati abrogati ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2 del D.P.P. 5 agosto 2008, n. 42.

Art. 2 (Decorrenza dei termini perentori e standards urbanistici)

(1) 4)

(2)  Nelle nuove zone residenziali delle città la densità residenziale non dovrà superare i 3,5 m³/m²; negli altri comuni la densità territoriale non dovrà superare i 2,5 m³/m². La densità residenziale netta minima non potrà essere inferiore a 1,3 m³/m².

4)
L'art. 2, comma 1, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.

Art. 2/bis (Decorrenza del termine per modifiche al piano urbanistico comunale)

(1)  Il biennio di cui all’articolo 21, comma 3, della legge urbanistica provinciale comincia a decorrere dalla data di adozione della prima delibera di avvio del procedimento di variante al piano urbanistico dopo l’elezione del consiglio comunale. 5)

5)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 ottobre 2015, n. 26.

Art. 3 (Modifiche al piano urbanistico comunale)   6) delibera sentenza

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 304 vom 29.09.2007 - Änderungen am Bauleitplan der Gemeinde im Zuge der Genehmigung des Durchführungsplanes
6)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.

Art. 4 (Campi da gioco per bambini)

(1)  Nei piani urbanistici comunali dei 9 mq previsti dall'articolo 3, lettera c) del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, 3 mq devono essere riservati alla realizzazione di campi da gioco per bambini da collocarsi in vicinanza delle zone residenziali sprovviste dei medesimi. Nei piani di attuazione per le zone di espansione di cui all'articolo 38 della legge urbanistica provinciale, che prevedono un volume di almeno 20.000 mc, il 20% dell'area non coperta da edifici deve essere riservata a campi da gioco per bambini.

CAPO II
Zone produttive

Art. 57) 

7)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 6 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.

Art. 68)    

8)
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

Art. 79)   delibera sentenza

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 175 vom 19.04.2006 - Handel - stillschweigende Genehmigung - Fristablaufes nur nach Vollständigkeit der Unterlagen - Gewerbegebiete - Detailhandel nur in Funktion der vorherrschenden bereits ausgeübten Tätigkeit
9)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29, e successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

CAPO III
Concessione edilizia

Art. 8 10)

10)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 28 settembre 2007, n. 52, ossia dall'art. 2 del D.P.P. 18 ottobre 2007, n. 55.

Art. 9 (Poteri di deroga)

(1)  I poteri di deroga per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse di cui all'articolo 71 della legge urbanistica provinciale hanno carattere eccezionale e non si estendono alla facoltà di derogare dalla zonizzazione.

(2)  Per edifici o impianti di interesse della Provincia, la deroga viene richiesta dal committente; dev'essere sentito il sindaco territorialmente interessato.

(3)  Le opere statali da eseguirsi su terreni demaniali sono autorizzate dal sindaco d'intesa con l'assessore all'urbanistica provinciale, il quale in sede di accertamento dell'effettiva corrispondenza delle opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi sente il Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 1011) 

11)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 6 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.

Art. 11 (Aventi titolo nelle zone di espansione)

(1)  Per i lotti riservati all'edilizia residenziale privata nell'ambito di zone di espansione è considerato avente titolo per richiedere la concessione edilizia il proprietario al quale in base alla proposta di costituzione della comunione e/o della divisione materiale di cui all'articolo 39 della legge urbanistica provinciale viene assegnato il relativo lotto.

CAPO IV
Contributo di costruzione

Art. 12 (Composizione del costo di costruzione)

(1)  Il costo di costruzione di cui all'articolo 73 della legge urbanistica provinciale è ripartito in percentuali come segue:

  1. rustico (strutture portanti, incluso il tetto, tutti i muri perimetrali e le tramezze) 43%
  2. intonaco interno 10% intonaco esterno 3%
  3. caldana con isolamento 6%
  4. impianto elettrico 3%
  5. lavori di falegnameria e vetri (porte, finestre, ecc.) 10%
  6. impianti sanitari (bagni, WC, bidet, ecc.) 5%
  7. pavimenti 4%
  8. lavori rimanenti 16%
  9. Totale 100%

Art. 13 (Varianti sostanziali)

(1)  In caso di approvazione di varianti alla concessione edilizia il nuovo contributo sul costo di costruzione viene calcolato per il nuovo volume o la nuova superficie.

Art. 14 (Pagamento del contributo di concessione)

(1)  Il pagamento della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione avviene con le stesse modalità stabilite per il pagamento della quota commisurata all'incidenza delle spese per l'urbanizzazione.

Art. 15 (Percentuale del costo di costruzione)

(1)  Il contributo afferente al costo di costruzione di cui all'articolo 75 della legge urbanistica provinciale è fissato nella misura del 15% del costo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 73, primo comma della legge urbanistica provinciale.

CAPO V
Convenzionamento

Art. 16 (Definizione della nuova cubatura)    

(1) 12)

(2)  Il comune può prevedere nella concessione edilizia che la quota della cubatura soggetta all'obbligo e la quota esente dall'obbligo del convenzionamento non devono essere realizzate contestualmente.13) 

12)
L'art. 16, comma 1, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.
13)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.

CAPO VI
Controllo dell'attività edilizia

Art. 17 (Ricorso popolare)       delibera sentenza

(1)  Il ricorso popolare di cui all'articolo 105 della legge urbanistica provinciale, costituisce denuncia diretta a promuovere l'esercizio delle facoltà di intervento attribuite alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 438 vom 13.12.2006 - Landesraumordnung - Einspruch im Sinne des Art. 105 des L.G. vom 11. August 1997 Nr. 13 ist kein Rekurs mit Rechtsmittelcharakter - keine fristhemmende Wirkung - Einspruch begründet keine Legitimation zur Anfechtung der Entscheidung des Landes - Voraussetzungen für ein Rechtschutzinteresse - Anfechtung einer einem Dritten erteilten Baukonzession seitens eines Rechtsanwaltes, welcher Schadenersatzansprüche durch seinen Klienten befürchtet - nicht möglich
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 02.12.2004 - Landesraumordnung - Einspruch im Sinne des Art. 105 des L.G. Nr. 13/1997 - kein Rekurs - keine fristhemmende Wirkung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 401 vom 02.09.2004 - Landesraumordnungsgesetz - Bürgerrekurs im Sinne des Art. 105 - keine fristhemmende Wirkung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002 - Landesraumordnung - Rekurse seitens des Bürgers -Termin
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002 - Edilizia - ricorso popolare - va qualificato come ricorso amministrativo

Art. 18 (Termine al Comune per provvedere)

(1)  Il termine di cui all'articolo 106, primo comma, della legge urbanistica provinciale viene fissato per il Comune dall'Assessore provinciale all'urbanistica contemporaneamente o successivamente all'ordine di sospensione.

CAPO VII
Verde agricolo

Art. 19 (Costruzione ad uso aziendale)    delibera sentenza

(1)  Le costruzioni ad uso aziendale di cui all'articolo 107, primo comma della legge urbanistica provinciale sono le seguenti:

  1. stalle
  2. fienili e silos
  3. rimesse e legnaie
  4. cantine e birrifici
  5. magazzini per diversi prodotti agricoli e strumenti di lavoro
  6. mulini
  7. segherie
  8. serre
  9. costruzioni protettive di impianti tecnici.

(2)  I fabbricati rurali vengono realizzati nella misura necessaria e sufficiente per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo che il coltivatore diretto rispettivamente il proprietario dell'azienda produce sui fondi da lui coltivati o affittati, rispettivamente di sua proprietà, nonché per il ricovero del bestiame che lo stesso può allevare secondo la buona tecnica agraria su tali fondi.

(3)  Per il calcolo del fabbisogno dei vani per macchine, per depositi per anticrittogamici e carburanti ed altro si fa riferimento ai criteri ed alle modalità per agevolare gli investimenti edili in agricoltura deliberati dalla Giunta provinciale.14) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 578 del 31.12.2004 - Pianificazione urbanistica - previsione di zona agricola - tutela di interessi non solo agricoli
14)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.

Art. 20 (Sede dell'azienda)  

(1)  Per sede dell'azienda agricola di cui all'articolo 107 della legge urbanistica provinciale si intende la sede permanente di un'azienda agricola in esercizio, dove esistono le costruzioni residenziali ed aziendali appartenenti all'azienda.

(2)  Le costruzioni a scopo residenziale di cui al comma 7 dell'articolo 107 della legge urbanistica provinciale devono essere realizzate entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale idoneo a conservare il carattere tradizionale del paesaggio.15) 

15)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.

Art. 21 (Cubatura a scopo residenziale)

(1)  Nel verde agricolo la cubatura a scopo residenziale è costituita dal volume fuori terra delle costruzioni o parti di esse adibite a tale scopo.

Art. 22 (Ricostruzione di edifici)   delibera sentenza

(1)  In caso di ricostruzione dell'edificio in posizione diversa da quella originaria ai sensi dell'articolo 107 della legge urbanistica provinciale il vecchio fabbricato deve essere completamente eliminato prima del rilascio del certificato di abitabilità di cui all'articolo 131 della legge urbanistica provinciale.16)

(2)  Rimane fermo il divieto di cui all'articolo 66, terzo comma della legge urbanistica provinciale.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002 - Bauwesen und Urbanistik - Gebäude im landwirtschaftlichen Grün - Bestandskubatur für die Wiedererrichtung - grundsätzliche Voraussetzung
16)
L'art. 22, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.

Art. 23 (Realizzazione di volume interrato nel verde agricolo)    

(1)  Nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all'edificio esistente nell'ambito dell'area di pertinenza determinata in misura pari al quintuplo della superficie coperta dell'edificio stesso. Le rampe di accesso non devono superare la larghezza di metri 5.

Art. 24 (Trasferimento della sede dell'azienda)

(1)  In caso di trasferimento della sede dell'azienda da una zona residenziale non rurale nel verde agricolo il proprietario è tenuto a realizzare i fabbricati rurali prima o contemporaneamente all'edificio residenziale, previa la revoca della concessione relativa a quest'ultimo.

Art. 25 17)

17)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.

Art. 26 18)

18)
L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.

Art. 27 (Impianti di produzione)

(1)  Quali costruzioni adibite ad attività produttiva secondaria ai sensi dell'articolo 107, 15° comma della legge urbanistica provinciale si intendono quelle nelle quali viene svolta un'attività industriale o artigianale.

(2)  La costruzione può essere ampliata nella misura della comprovata necessità funzionale e comunque non oltre il cinquanta per cento del volume a scopo produttivo esistente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38(24 ottobre 1973).

(3)  In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

  1. l'altezza massima consentita: come prescritta dal piano urbanistico comunale; qualora l'altezza dell'edificio esistente sia maggiore, la nuova costruzione può raggiungere detta altezza;
  2. distanza dai confini: fissata nel piano urbanistico comunale;
  3. distanza dai fabbricati: non inferiore all'altezza dell'edificio prospiciente più alto.

(4)  Sopraelevazioni o aggiunte tecniche necessarie per adeguare gli impianti produttivi alla normativa dei settori tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene possono essere realizzate in deroga ai limiti di cubatura, qualora ciò non sia altrimenti possibile per motivi di tecnica edilizia nei limiti delle cubature esistenti.

Art. 28 (Attività economiche secondarie)  

(1)  Per gli effetti del quarto comma dell'articolo 108 della legge urbanistica provinciale valgono le disposizioni del Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1993, n. 26, nonché della Direttiva comunitaria del 20 maggio 1997, n. 950.

Art. 28/bis19)  

19)
L'art. 28/bis è stato inserito dall'art. 4 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23, e successivamente abrogato dall'art. 4 del D.P.P. 28 settembre 2007, n. 52.

Art. 29 20)

20)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 28 settembre 2007, n. 52, ossia dall'art. 2 del D.P.P. 18 ottobre 2007, n. 55.

CAPO VIII
Ampliamento degli esercizi alberghieri

Art. 30-4121) 

21)
Gli artt. 30 fino 41 sono stati abrogati dall'art. 15 del D.P.P. 18 ottobre 2007, n. 55.

CAPO IX
Disposizioni varie

Art. 42 (Fasce di rispetto)

(1)  Nella fascia di rispetto lungo le strade pubbliche sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada.

Art. 43 (Distanze dalle strade)   delibera sentenza

(1)  Fino a quando questa materia non sarà disciplinata diversamente, dal confine stradale ai sensi dell'articolo 112, secondo comma della legge urbanistica provinciale devono essere rispettate le distanze previste dal regolamento di esecuzione al codice stradale.

(2) 22) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 17.03.2003 - Distanza delle costruzioni dalle autostrade - normativa statale inderogabile
22)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 6 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.

Art. 44 (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)

(1)  L'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio avviene previa procedura di valutazione per titoli ed esami.

(2)  Alla procedura di valutazione possono partecipare le persone che da almeno cinque anni sono in possesso di un diploma di laurea, conseguito a conclusione di un corso universitario almeno quadriennale in architettura del paesaggio o gestione del paesaggio, e le persone iscritte da almeno cinque anni in uno dei seguenti albi professionali:

  1. architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  2. ingegneri;
  3. dottori agronomi e forestali.

(3)  Nel corso della procedura di valutazione sono valutati:

  1. lo svolgimento di una qualificata attività professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione paesaggistica ed ambientale;
  2. l'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente.

(4) 23) 

(5)  La procedura di valutazione consiste in due prove, di cui una scritta ed una orale. Con la prova scritta viene valutata l’adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell’ambiente nonché la competenza specifica nei settori dell’urbanistica, dell’architettura e della pianificazione paesaggistica ed ambientale. Qualora il candidato venga ammesso alla prova orale, oltre alle materie citate, viene valutata anche la qualificata attività professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione paesaggistica ed ambientale.24)

(6)  La Giunta provinciale nomina una commissione composta da cinque persone, che svolge le seguenti funzioni:

  1. determina i criteri di valutazione nell'ambito della procedura di valutazione per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio;
  2. fissa lo svolgimento cronologico ed organizzativo della procedura di valutazione, per quanto non già stabilito con legge, regolamento o bando;
  3. verifica periodicamente il permanere dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche richieste agli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo, propone al Presidente della Provincia i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo.25)

(7) 26)

(8)  Le persone iscritte all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio devono partecipare, entro il periodo della legislatura del Consiglio comunale, ad almeno l'80 per cento dei corsi di informazione e formazione previsti obbligatoriamente dalle Ripartizioni provinciali Urbanistica e Natura e paesaggio. L'inottemperanza a tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.27) 28)

23)
Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 aprile 2008, n. 19, e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
24)
L'art. 44, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
25)
L'art. 44, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
26)
L'art. 44, comma 7, è stato abrogato dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
27)
L'art. 44 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20.
28)
L'art. 44, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.

Art. 44/bis  29) 

29)
L'art. 44/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20, e poi abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.

Art. 45 (Nomina degli esperti provinciali nelle commissioni edilizie comunali)

(1)  L'iscrizione all'albo degli esperti di cui all'articolo 44 è presupposto per la designazione ad esperto provinciale nelle commissioni edilizie comunali.

(2)  Costituiscono titoli preferenziali per la designazione ad esperto nelle commissioni edilizie comunali i seguenti requisiti:

  1. la partecipazione a specifici corsi di informazione ed aggiornamento;
  2. l'iscrizione, al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 44bis, in entrambe le sezioni finora esistenti dell'albo per esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

(3)  L'incarico nella stessa commissione edilizia comunale può essere conferito per non più di due periodi funzionali consecutivi.

(4)  I limiti di progettazione per i liberi professionisti sono applicati anche ai professionisti associati, sia giuridicamente che di fatto. L'inottemperanza a quest'obbligo costituisce motivo per la cancellazione dall'albo per esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.30) 

30)
L'art. 45 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20.

Art. 46 (Legnaie)

(1)  Per legnaie si intendono tettoie destinate esclusivamente al deposito di materiale combustibile solido per riscaldamento, le quali non possono superare 1 m² ogni 15 m² della superficie abitabile dell'edificio principale esistente il 1° ottobre 1997. L'altezza non può essere superiore a 2,5 m.

(2)  La distanza da edifici deve essere di almeno 5,0 m a meno che non venga costruito in aderenza, e dal confine del lotto di almeno 3,0 m. È consentito costruire sul confine stesso con il consenso in forma di servitù del proprietario del lotto confinante. Dalle strade pubbliche deve essere rispettata la distanza prevista dalla vigente normativa. Nelle zone con piani di attuazione le tettoie devono essere previste nel piano.

Art. 47 (Altezza interna per le opere di risanamento)   

(1)  Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo di cui all'articolo 59, lettera c) della legge urbanistica provinciale si applicano i seguenti limiti:

  1. altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,20 m, ferma restando la cubatura per vano abitabile risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.Nel sottotetto l'altezza di cui al comma precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato.
  2. La superficie finestrata apribile è pari a quella esistente, purché non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento. Nell'effettuazione di opere di ristrutturazione completa, e in quanto possibile nelle opere di ristrutturazione parziale, pur tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e monumentale, la superficie finestrata apribile deve uniformarsi all'articolo 2 ultimo comma del decreto del Presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22. 31)
31)
L'art. 47 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 14 luglio 1999, n. 40.

Art. 48 (Modifica della destinazione d'uso)

(1)  Quali vani esistenti, di cui al terzo comma dell'articolo 77 della legge urbanistica provinciale sono considerati quelli adibiti a destinazioni elencate alle lettere a), b), c), d) o f) del secondo comma dell'articolo 75 della stessa legge, purché gli stessi siano stati realizzati in esecuzione di una concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

Art. 49 (Reclami)

(1)  Nei reclami ed esposti indirizzati all'Amministrazione provinciale devono essere specificati i motivi di reclamo.

Art. 5032) 

32)
Sostituisce l'art. 1 del D.P.G.P. 13 luglio 1993, n. 26.

Art. 52 (Abbaini)

(1)  In caso di recupero di sottotetti legalmente esistenti, già utilizzati o utilizzabili come abitazioni in base alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, possono essere realizzati abbaini in eccedenza alla cubatura esistente allo scopo di consentire l'areazione di vani abitativi recuperati nella misura minima richiesta dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22. La superficie di calpestio così acquisita non può superare questa misura minima.

(2)  Questi abbaini possono essere realizzati solo in caso di vani abitativi esistenti o progettati qualora l'apertura di finestre nei muri perimetrali non risulti possibile.

(3)  Ciò vale senza pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale e monumentale. In deroga alle norme sulle distanze previste dai piani urbanistici comunali gli abbaini possono essere realizzati osservando le distanze di cui agli articoli 873 e seguenti del codice civile.34) 

34)
Gli articoli 52 e 53 sono stati aggiunti con D.P.G.P. 16 dicembre 1998, n. 39.

Art. 53 (Annotazione del vincolo di pertinenza dei parcheggi)

(1)  Il vincolo di pertinenza dei parcheggi realizzati in applicazione dell'articolo 124, primo comma, della legge urbanistica provinciale viene annotato nel libro fondiario in base ad un atto unilaterale d'obbligo o di una convenzione stipulata con il Comune. Tale annotazione dev'essere effettuata prima del rilascio della licenza d'uso.34) 

34)
Gli articoli 52 e 53 sono stati aggiunti con D.P.G.P. 16 dicembre 1998, n. 39.

Allegato A (articolo 35)21) 

21)
Gli artt. 30 fino 41 sono stati abrogati dall'art. 15 del D.P.P. 18 ottobre 2007, n. 55.
indice